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COMUNICATO FEI 27.03.20 – CODICI ATECO CHIARIMENTI

I codici ATECO sono quelli che risultano dalla visura camerale? Oppure Agenzia Entrate? Molte aziende in particolare quelle "più datate" hanno in visura camerale codici ATECO spesso non corrispondenti.

In linea teorica ciascuna attività dovrebbe essere identificata, sia presso il Registro delle Imprese che presso l'Agenzia delle Entrate, dal medesimo codice Ateco.
Eventuali errori o disallineamenti devono essere corretti in modo che risulti sempre il codice più adeguato a identificare l'attività concretamente svolta dall'impresa.
Pertanto, nel valutare se, in caso di attribuzione di codici differenti, l'attività possa ritenersi consentita, bisognerà fare riferimento al codice che si ritiene la identifichi con maggiore precisione.
Poiché le disposizioni dei DPCM 11 marzo e 22 marzo non contengono ulteriori specificazioni, in mancanza di chiarimenti ufficiali sul punto si ritiene che, nell'eventualità di un controllo, sia possibile impiegare indifferentemente sia i dati del Registro delle Imprese che quelli dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le attività con codici attribuiti sulla base di classificazioni precedenti a quella attualmente in uso, si segnala che, a questa pagina del sito dell'Agenzia delle Entrate e a questa pagina del sito dell'Istat, sono disponibili delle tabelle di raccordo tra i codici della classificazione Ateco 2007 e quelle precedentemente utilizzate.

Si ribadisce inoltre che le Erboristerie con codice ATECO 47.75.20, caratterizzante l'attività,  possono rimanere aperte su disposizione del Governo come ampiamente ripetuto (cfr. Comunicato FEI del 23.03.20)

Per eventuali controlli sui Codici ATECO ci si può rivolgere in Federazione.

Presidenza FEI

N.B. QUANTO RIPORTATO NEI COMUNICATI F.E.I. E' PROPRIETA' RISERVATA F.E.I. - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

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