Codice Deontologico

Il Codice Deontologico del Registro Nazionale Erboristi Professionisti detta un insieme di norme a cui l’erborista titolare di erboristeria, iscritto al Registro Nazionale Erboristi Professionisti (RNEP) ha il dovere di conformarsi, ciò a tutela e testimonianza della sua professionalità, e come garanzia  per il cittadino consumatore che all’erborista, con fiducia si rivolge.

Il rispetto del codice deontologico è presupposto necessario a cui il professionista deve attenersi per lo svolgimento della sua professione e rappresenta una serie di norme che l’Erborista è tenuto ad osservare a garanzia e tutela del cittadino consumatore e a salvaguardia della professione di Erborista e del ruolo sociale che l’erborista stesso svolge, nel rispetto delle normative vigenti e dei rapporti con i propri colleghi e con le figure sanitarie di riferimento.

1 – Si intende per Erborista unicamente il soggetto in possesso  dei seguenti titoli:

a. Diploma di erborista  rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le facoltà di farmacia, al termine dei corsi di cui alla  legge 6 gennaio 1931, n. 99 ed istituiti ai sensi dell’art. 4 del RD 19 novembre 1931, n. 1973;

b. diploma universitario in Tecniche Erboristiche di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;

c. corsi di laurea appartenenti alla classe L-24, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, o alla classe L-29, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, che contemplino nel piano di studi un percorso formativo in erboristeria o Scienze e Tecniche Erboristiche;

d. Qualifica di erborista conseguita ai sensi della Legge Regione Sicilia n. 9 del 23-05-1994.

2 – L’Erborista titolato è un professionista, gli sono pertanto vietate tutte quelle pratiche contrarie alla dignità professionale della categoria.

3 – L’Erborista svolge un compito di elevata qualificazione professionale rivolto al pubblico, ha quindi il dovere dell’aggiornamento professionale permanente.

4 – L’Erborista deve curare in modo particolare i rapporti con il pubblico che a lui si rivolge in quanto professionista delle piante officinali (medicinali, aromatiche e da profumo) e derivati, accertandosi che le piante officinali e i prodotti che vengono dispensati siano conformi alle disposizione di legge.

5 – L’Erborista è tenuto al segreto professionale, impegnandosi a rispettarlo in ogni sua azione.

6 – L’Erborista non deve esibire titoli privi di valore o in forma irregolare allo scopo di carpire la fiducia degli eventuali clienti. Nel luogo in cui esercita la sua attività, sia di vendita che libero professionale deve esibire il titolo professionale posseduto e l’attestato di iscrizione al Registro Nazionale Erboristi Professionisti. L’erborista nello svolgimento della sua attività deve essere immediatamente riconoscibile, ha quindi l’obbligo deontologico di evidenziare attraverso idoneo materiale identificativo fornito annualmente dalla F.E.I. la propria iscrizione aggiornata al Registro Nazionale Erboristi Professionisti.

7 – L’ Erborista in qualità di esperto di piante officinali deve garantire alla sua clientela erbe e derivati vegetali di provenienza certa, sicuri dal punto di vista tossicologico e in regola con le norme vigenti italiane ed europee, anche relative alla quantità di residui di pesticidi.

8 – L’Erborista deve accertarsi sempre, relativamente ai prodotti posti in vendita, che l’etichettatura sia conforme alle normative vigenti. Dovrà respingere i prodotti irregolari e intraprendere i provvedimenti del caso, anche in concorso con le associazioni di categoria di riferimento.

9 – L’Erborista deve richiedere alle ditte fornitrici tutta la documentazione necessaria per accertarsi della reale efficacia e genuinità del prodotto acquistato: richiedendo certificati analitici da cui si rilevi la conformità alle normative vigenti in materia relativamente a residui di prodotti fitosanitari e di solventi, metalli pesanti, carica batterica, radioattività,  e assenza di patogeni.

10 – L’Erborista, come professionista della salute con le piante officinali, nella sua pratica deve avere come riferimento i fondamenti delle arti e scienze erboristiche così come tramandati dalla tradizione, verificati e vagliati alla luce degli attuali studi scientifici sulle piante officinali.

11 – Ogni ricorso a pratiche non conformi con la professione di Erborista, porterà all’esclusione dell’ iscritto dal Registro Nazionale Erboristi Professionisti.

12 – L’Erborista non deve diagnosticare malattie, questo compito riguarda esclusivamente il medico, non deve carpire la buona fede del cliente con pratiche non inerenti alla professione di erborista. Ogni messaggio veicolato alla clientela deve essere conformato a criteri di verità e lealtà. Deve collaborare con le figure sanitarie nell’esclusivo interesse della salute del cliente.

13 – E’ vietata qualsiasi forma di comparaggio.

14 – L’Erborista deve entro i canoni legislativi correnti consigliare ed informare il cliente sugli effetti,  sul corretto uso, natura e formulazione dei preparati erboristici posti in vendita. Deve essere disponibile a fornire informazioni sulle piante officinali, sulle loro proprietà e sul loro uso e sulle eventuali possibili interazioni con i farmaci. Deve sollecitare il cliente a consultare il proprio medico ogni qualvolta fosse necessario.

15 – L’Erborista aderente al Registro Nazionale Erboristi Professionisti tenuto a cura della Federazione Erboristi Italiani ha l’obbligo di conformarsi a quanto riportato nel presente Codice Deontologico.