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28.4.20 – FEI – DPCM 26.04.20 – MISURE IGIENICO – SANITARIE PREVISTE PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI

 

In conformità con quanto previsto dal nuovo DPCM del 26 aprile 2020 e relativamente alle misure igienico - sanitarie previste per le attività commerciali si evidenzia quanto segue:

Art.1, comma 1, lett. dd)

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

 Art. 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Comma 10 -  Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 (Comma 6: le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus covi-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6.....)

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3)

Sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure (art. 3, comma 1):

  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
  • L’articolo 3, commi 2, 3 e 4 (e allegato 4, lettera m) introduce inoltre importanti novità sul tema dellutilizzo delle protezioni delle vie respiratorie.

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede infatti che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale debbano usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.

L’articolo specifica poi che non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo chiarisce che potranno in ogni caso essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Specifica infine il comma 4 che l’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

L’Allegato 5 prevede le seguenti misure per gli esercizi commerciali:

  • Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  • Garanzia di pulizia ed igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  • Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria.
  • Ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  • Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  • Uso di guanti “usa e getta” nell’attività’ di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  • Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona per volta, oltre ad un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  • Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Presidenza FEI

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