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CHIARIMENTI CONSEGNE A DOMICILIO

Riceviamo continue richieste per quanto riguarda la possibilità di effettuare consegne domicilio sia per conto proprio che con corrieri.

Cerchiamo di dare una risposta alla questione.

Le attività non  sospese dal DPCM 11 marzo 2020 e possono continuare ad operare, nel rispetto delle raccomandazioni di cui all'art. 1, comma n.7. lettera d) del suddetto DPCM.

Riteniamo pertanto che le consegne possono essere effettuate, naturalmente rispettando le prescrizioni in materia di sicurezza igienico sanitaria previste dall’art. 1, comma  7 , lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 (ad es. limitazione del contatto con i clienti, rispetto delle distanze di sicurezza e utilizzo di guanti e mascherine).

Queste prescrizioni sono a carico del titolare se effettua la consegna in proprio.

Per le consegne in proprio consigliamo di compilare l'autodichiarzione prevista per legge per gli spostamenti, dichiarando esattamente dove ci si sta recando e per quale scopo. In caso di consegne multiple sarebbe bene evidenziarle sul documento di autodichiarazione. 

Se si utilizzano soggetti terzi, il titolare deve comunque essere garantito rispetto all'osservanza delle misure igienico-sanitarie da parte del soggetto che effettuerà materialmente la consegna (corriere, rider, ecc.)

Presidenza FEI

Forza Erboristi