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Ancora sull'Art.62

ART. 62 - TERMINI DI PAGAMENTO INFORMAZIONE AI SOCI Comunicato n. 121 del 23 ottobre 2012 Gentile Erborista, domani entrerà in vigore la norma, ormai nota con la denominazione art. 62, che regolamenta i rapporti commerciali tra imprese, nello specifico riguardante i soli prodotti della filiera alimentare in cui rientrano anche gli integratori, piante officinali e derivati, miele, prodotti dell'alimentazione naturale, ecc. L'applicazione della norma è alquanto complessa e la FEI il giorno 7 novembre pv, in collaborazione con Federsalus illustrerà alle aziende di produzione le modalità applicative attraverso il supporto del nostro Ufficio Legale - Tributario. In ogni caso le aziende autonomamente si stanno già organizzando per rendere operativa la nuova normativa e giungono in Federazione comunicati aziendali che i nostri Soci erboristi ci rigirano per valutare la conformità alla norma stessa. Oltre a ciò giungono presso i ns. uffici notizie di richiesta di applicazione dell'art. 62 alquanto preoccupanti, per la loro parzialità e spesso del tutto erronee. Vogliamo sperare visti che ci troviamo nelle primissime fasi attuative di un qualcosa di assolutamente nuovo, le varie irregolarità riscontrate siano solo il frutto, in buona fede, di una non corretta interpretazione della norma stessa. Invitiamo pertanto tutti i colleghi erboristi a rivolgersi presso la Federazione in caso di dubbi interpretativi anche inviandoci i contratti proposti per verificarne l'attendibilità, la completezza e che non siano l'espressione di una pratica sleale che entrerebbe in contrasto con lo spirito della norma stessa atta comunque a tutelare la parte più debole del rapporto commerciale. Da parte nostra faremo il possibile per illustrare alle aziende e ai disributori le modalità applicative della nuova regolamentazione. Vi informiamo inoltre che in seguito, probabilmente dopo il 7 novembre sarà diffusa dalla FEI una nota in cui verrà esplicitato chiaramente cosa si intende per contratto e come si realizza l'accordo fra le parti, i propri diritti e come si debbano intendere i nuovi termini di pagamento. Una cosa però è necessario subito chiarire: molto spesso le aziende asseriscono che in caso di mancato pagamento alla scadenza prevista l'erborista DOVRA' corrispondere al fornitore gli interessi di mora ai tassi indicati dalla normativa. E' quindi importante precisare che il fornitore ha tutto il diritto di richiedere tali interessi, MA ha la facoltà di non farlo. In pratica nessun fornitore E' OBBLIGATO dalla legge a richiedere gli interessi al prorio cliente che non abbia ottemperato al pagamento nei termini previsti. Nè il fornitore subirà alcuna azione sanzionatoria per questo suo comportamento a favore del suo cliente. Ovviamente il soggetto che non adempia ai termini di pagamento concordati deve sapere che è esposto ad una sanzione pecuniaria a seguito di controllo da parte dell'autorità giudiziaria. Aggiungiamo inoltre che a breve saranno pronti i ricorsi contro l'applicazione di questa legge ai negozi di vicinato in cui rientrano le erboristerie e per volumi di affari inferiori a un certo fatturato che andremo ad individuare, o per ordini inferiori ad un certo valore. Chiederemo inoltre la non applicazione della norma agli integratori alimentari, alle piante officinali e ai loro derivati, che forzatamente furono inseriti nel comparto alimentare. Cogliamo l'occasione per ricordare che la FEI è istituzionalmente a disposizione di tutti gli associati erboristerie ed aziende per qualsiasi chiarimento in merito alla presente normativa. Cordiali saluti Dott. Angelo Di Muzio Presidente Nazionale FEI & Settore FEI Produzione